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labelpass.eu Passaporto Digitale di Prodotto per l’UE

Condizioni generali di contratto

Questa versione italiana è fornita per comodità. La versione giuridicamente vincolante è l’originale tedesco.

§ 1 Ambito di applicazione

(1) Le presenti condizioni si applicano a tutti i contratti tra R&R Vivendi GbR, Ochtruper Straße 34a, 48455 Bad Bentheim, Germania, rappresentata dai suoi soci Roman Rötting e Roman Breitenbach ("Fornitore"), e i suoi clienti relativi alla creazione, registrazione e gestione di passaporti digitali di prodotto ai sensi del Regolamento (EU) 2024/1781 e ai servizi correlati.

(2) L’offerta è rivolta esclusivamente a imprenditori ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco (BGB). Sono esclusi i contratti con consumatori.

(3) Condizioni divergenti del cliente non diventano parte del contratto, anche qualora il Fornitore non vi si opponga espressamente.

§ 2 Prestazioni

(1) Sulla base dei dati di prodotto forniti dal cliente, il Fornitore crea un passaporto digitale di prodotto per ogni articolo, modello o lotto: un identificatore univoco sotto forma di indirizzo web, una pagina del passaporto raggiungibile a tale indirizzo, e il corrispondente codice QR come file di stampa.

(2) Le prestazioni comprendono inoltre: il controllo formale dei dati forniti riguardo alla completezza delle indicazioni obbligatorie, la validità dei formati e l’assenza di identificatori duplicati; la pagina del passaporto nelle lingue ufficiali dei mercati di destinazione indicati dal cliente, inclusa la traduzione dei testi forniti dal cliente; la gestione delle pagine del passaporto conformemente al § 7; l’aggiornamento delle pagine del passaporto conformemente al § 5 (2); e la registrazione dei passaporti nel registro dei passaporti di prodotto della Commissione Europea conformemente al § 6.

(3) Non sono incluse: la verifica dell’esattezza fattuale dei dati forniti, la verifica del rispetto da parte del cliente di tutti i requisiti applicabili al proprio gruppo di prodotti, la consulenza legale o fiscale, l’acquisizione continuativa di dati dinamici da sistemi di gestione delle batterie o altri sistemi, e i servizi in qualità di rappresentante autorizzato, salvo diverso accordo specifico caso per caso.

(4) Il Fornitore sottopone al cliente le traduzioni per revisione prima della pubblicazione. Il cliente può modificare qualsiasi traduzione. La pubblicazione avviene solo dopo l’approvazione del cliente; vengono registrati il momento e la versione approvata. Ai sensi del § 5 (1) il cliente rimane responsabile del contenuto delle indicazioni in tutte le versioni linguistiche.

§ 3 Conclusione del contratto e inizio della prestazione

(1) La presentazione delle prestazioni sul sito web non costituisce un’offerta vincolante. Il contratto si conclude con la conferma d’ordine del Fornitore in forma testuale.

(2) Il Fornitore avvia la creazione dei passaporti non appena i dati di prodotto abbiano superato senza rilievi il controllo di cui al § 2 (2) e il compenso sia stato ricevuto per intero.

§ 4 Compenso, quota, integrazioni

(1) Il compenso è di 260 € per anno contrattuale e comprende una quota di 100 passaporti digitali di prodotto. Ogni ulteriore passaporto costa 0,25 € per anno contrattuale. Il compenso è dovuto alla conclusione del contratto e viene corrisposto anticipatamente. Tutti i prezzi si intendono al netto dell’IVA di legge ove applicabile; per i clienti in altri Stati membri UE con un numero di identificazione IVA valido si applica il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).

(2) Il cliente può ordinare ulteriori passaporti durante la durata del contratto (integrazione). I nuovi passaporti compresi nella quota residua sono inclusi senza ulteriore compenso; per i passaporti eccedenti la quota, il compenso di cui al comma 1, seconda frase, è dovuto prima della creazione.

(3) Ai fini del rinnovo di cui al § 8, conta il numero complessivo dei passaporti gestiti dal Fornitore per il cliente. Gli aggiornamenti dei passaporti esistenti non costituiscono nuovi passaporti e non determinano un compenso aggiuntivo.

(4) In caso di ritardo nel pagamento da parte del cliente, si applicano le conseguenze legali della mora (§ 288 BGB).

§ 5 Obblighi del cliente

(1) Il cliente fornisce tutte le indicazioni necessarie per la creazione dei passaporti in modo completo, corretto e tempestivo. Il cliente è l’unico responsabile del contenuto, della completezza e dell’esattezza delle indicazioni; dopo il controllo formale, il Fornitore le trasferisce nei passaporti senza verificarne il merito.

(2) Ai sensi dell’Art. 9 del Regolamento (EU) 2024/1781 il cliente è tenuto a mantenere i dati dei propri passaporti di prodotto esatti, completi e aggiornati. Il cliente comunica al Fornitore le modifiche senza indugio; il Fornitore aggiorna quindi le pagine del passaporto interessate senza costi aggiuntivi.

(3) Il cliente comunica senza indugio le modifiche dei dati anagrafici (azienda, indirizzo, numero di identificazione IVA, dati di contatto).

(4) L’applicazione del codice QR sul prodotto, sulla sua confezione o sui documenti di accompagnamento è di responsabilità del cliente.

§ 6 Registrazione nel registro UE

(1) Il Fornitore inserisce i passaporti del cliente nel registro dei passaporti di prodotto della Commissione Europea con il proprio identificativo di operatore economico, non appena la Commissione abbia tecnicamente aperto la registrazione per il gruppo di prodotti interessato, senza costi aggiuntivi.

(2) Finché la Commissione non abbia aperto un gruppo di prodotti, non sussiste alcun diritto alla registrazione. Ai sensi dell’Art. 13 (5) del Regolamento (EU) 2024/1781, la comunicazione di una registrazione da parte del registro non costituisce prova della conformità giuridica del prodotto.

§ 7 Disponibilità delle pagine del passaporto

(1) Il Fornitore mantiene ogni pagina del passaporto creata pubblicamente raggiungibile per 10 anni dalla sua pubblicazione. Questo obbligo persiste dopo la fine del contratto.

(2) Un passaporto di prodotto pubblicato non può essere cancellato. Durante la durata del contratto esso conta ai fini del totale di cui al § 4 (3).

(3) Il Fornitore tiene un registro delle modifiche per ogni pagina del passaporto e archivia le versioni precedenti.

(4) Brevi interruzioni dovute a manutenzione, guasti del data center o forza maggiore non pregiudicano il comma 1; il Fornitore rimedia ai guasti senza indugio.

§ 8 Durata e recesso

(1) Il contratto ha una durata di 12 mesi dalla sua conclusione. Si proroga per ulteriori periodi di 12 mesi salvo disdetta in forma testuale con un preavviso di 30 giorni alla fine del rispettivo periodo.

(2) Resta impregiudicato il diritto di recesso straordinario per giusta causa. Costituisce giusta causa per il Fornitore, in particolare, il mancato pagamento da parte del cliente del compenso dovuto nonostante sollecito e concessione di un termine, oppure la fornitura consapevole di indicazioni errate.

(3) Dopo la fine del contratto non vengono effettuati ulteriori aggiornamenti né creati nuovi passaporti. La disponibilità di cui al § 7 (1) permane. Su richiesta, il cliente riceve i propri dati di prodotto in un formato comune leggibile da macchina.

§ 9 Termini di prestazione

(1) Il Fornitore crea i passaporti senza colpevole ritardo non appena siano soddisfatte le condizioni di cui al § 3 (2).

(2) Forza maggiore e disfunzioni presso la Commissione Europea, gli organismi di registro o i fornitori di servizi tecnici non imputabili al Fornitore prorogano adeguatamente i termini.

§ 10 Manleva

(1) Il cliente manleva il Fornitore, i suoi soci e dipendenti da tutte le pretese di terzi nonché da sanzioni, tasse e costi basati sulla violazione da parte del cliente dei propri obblighi legali o contrattuali, in particolare mediante dati di prodotto errati, incompleti o obsoleti.

(2) La manleva comprende i costi di un’adeguata difesa legale. Restano impregiudicate ulteriori pretese legali del Fornitore.

§ 11 Responsabilità

(1) Il Fornitore risponde illimitatamente per dolo e colpa grave nonché per lesioni alla vita, al corpo e alla salute.

(2) In caso di colpa lieve il Fornitore risponde solo per la violazione di obblighi contrattuali essenziali (obblighi il cui adempimento rende possibile anzitutto la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il cliente può regolarmente fare affidamento), limitatamente al danno prevedibile e tipico del contratto.

(3) È esclusa ogni ulteriore responsabilità. Resta impregiudicata la responsabilità ai sensi di disposizioni di legge inderogabili.

§ 12 Protezione dei dati e riservatezza

(1) Il Fornitore tratta i dati personali del cliente esclusivamente per l’esecuzione del contratto e conformemente al privacy policy. Le indicazioni del produttore prescritte per il passaporto di prodotto diventano pubblicamente accessibili come previsto.

(2) Entrambe le parti trattano come riservate le informazioni non pubbliche dell’altra parte, salvo che la divulgazione sia richiesta dalla legge.

(3) Per la traduzione dei testi del passaporto il Fornitore si avvale di un fornitore di servizi. Vengono trasmessi solo i testi di prodotto da tradurre.

§ 13 Disposizioni finali

(1) Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

(2) Nella misura consentita dalla legge, il foro competente esclusivo è la sede legale del Fornitore.

(3) Qualora le presenti condizioni siano fornite in più versioni linguistiche, prevale la versione tedesca.

(4) Qualora singole disposizioni risultassero invalide, resta impregiudicata la validità delle restanti disposizioni.

Aggiornato al: 15.08.2026